Informazione, partecipazione e giustizia

di Luciano Rondanini

Il principio della democrazia ambientale è implicitamente contenuto nella Convenzione europea di Aarhus (seconda città danese dopo la capitale Copenaghen) del 25 giugno 1998 in cui si afferma il diritto di accesso alle informazioni, alla giustizia in materia ambientale e alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali.

Tale Convenzione si pone così all’avanguardia di un processo che non solo trasforma la Pubblica Amministrazione, rendendola più trasparente e aperta alle istanze del pubblico, ma, contestualmente, promuove un bilanciamento tra sviluppo umano e sviluppo sostenibile.

Un processo in continuo divenire

La Convenzione di Aarhus del 1998 è stata ripresa dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 ottobre 2020, che propone la modifica del precedente regolamento CE n. 1367 del 2006 sull’applicazione delle disposizioni della Convenzione di Aarhus. Il 6 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha avviato l’iter di revisione complessiva del Regolamento del 2006.

Alcuni eventi di consolidamento della Convenzione

11 giugno 2021 – Consultazione pubblica V Aggiornamento Relazione nazionale Convenzione Aarhus 2021
14 settembre 2018 – Informati e partecipa – Campagna di sensibilizzazione
16 maggio 2018 – Celebrato a Roma il ventennale della Convenzione di Aarhus
6 maggio 2018 – Focus sul ventennale della Convenzione di Aarhus (a cura del Segretariato UNECE)
14 settembre 2017 – Il progetto Building III presentato alla MoP della Convenzione di Aarhus a Budva
9 marzo 2017 – Convenzione di Aarhus: meeting internazionale con le ONG in vista della MoP di Budva (notiziario radio)
22 dicembre 2016 – Delegazione bielorussa in Italia: OSCE e MATTM organizzano una visita di studio sui temi della Convenzione di Aarhus

Pur senza entrare nel merito delle controversie giuridiche di una materia molto complessa, va sottolineato che la Convenzione di Aarhus introduce il concetto di diritto ambientale e si ispira ai principi di public accountability secondo cui chi esercita un pubblico potere deve fornire adeguate informazioni sull’ambiente in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale da parte dei cittadini.

I pilastri dello sviluppo sostenibile

In tema di partecipazione relativa alle procedure ambientali, la Convenzione ha proclamato che un’adeguata tutela dell’ambiente è essenziale per l’uomo. Ha altresì riconosciuto il diritto di ognuno a vivere in un ambiente che possa garantire la salute e il benessere di ogni persona, nonché il dovere, sia individuale che collettivo, di tutelare e valorizzare l’ambiente nell’interesse delle generazioni presenti e future.

Il vero cuore della Convenzione è, infatti, il cittadino e l’idea che esso, avendo a disposizione più informazioni, possa ampliare le opportunità e le scelte a propria disposizione e possa avere un peso nelle decisioni che vengono prese ad alto livello, realizzando il proprio diritto a vivere in un ambiente che lo rispetti in tutti i suoi aspetti fondamentali. Di fatto la Convenzione si fonda su tre pilastri: accesso alle informazioni, partecipazione e giustizia.

Accesso alle informazioni ambientali

L’articolo 1 della Convenzione di Aarhus sancisce che chiunque (persona fisica o giuridica) può accedere alle informazioni sull’ambiente; ha il diritto, quindi, di chiederle e ottenerle senza bisogno di dimostrare uno specifico interesse o una specifica ragione in relazione alla propria richiesta.

L’informazione ambientale è intesa in tutte le sue forme: scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale. Per esempio può essere riferita:

  • agli elementi dell’ambiente (aria, acqua, suolo…);
  • a fattori, misure, attività che hanno un impatto su tali elementi (disposizioni legislative, piani, programmi…);
  • allo stato di salute e alle condizioni di vita delle persone.

L’autorità pubblica è tenuta a fornire le informazioni richieste entro un mese dalla domanda. La richiesta può essere respinta sono nei casi in cui la domanda appare chiaramente irragionevole o troppo generica o se pregiudica un interesse nazionale[1].

La democrazia ambientale è il frutto della tensione etica dei membri di una società che contribuisce ad accrescere i vincoli di solidarietà e responsabilità individuale e collettiva.

Partecipazione del pubblico alle decisioni sull’ambiente

L’articolo 6 della Convenzione di Aarhus regola la partecipazione del pubblico al decision-makingambientale. Qualsiasi persona, fisica o giuridica, qualsiasi associazione o organizzazione ha il diritto di partecipare alle decisioni relative a:

  • l’autorizzazione di attività che possono avere un impatto sull’ambiente;
  • l’elaborazione di piani, programmi, regolamenti di attuazione e strumenti normativi in materia ambientale;
  • le decisioni sul rilascio deliberato di organismi geneticamente modificati (OGM) nell’ambiente.

La Convenzione chiarisce che la partecipazione del pubblico deve avvenire nelle fasi iniziali del processo decisionale e deve prevedere tempi di svolgimento ‘ragionevoli’ (tempi troppo brevi non consentono un adeguato coinvolgimento del pubblico, tempi troppo lunghi disperdono energie e impegno)[2].

Accesso alla giustizia

Il terzo pilastro della Convenzione garantisce il diritto del pubblico a ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente o parziale istituito dalla legge nei casi in cui non sia rispettato:

  • il diritto di accesso alle informazioni;
  • il diritto di partecipazione del pubblico alle decisioni ambientali;
  • il diritto ambientale nazionale.

Per accrescere l’efficacia di queste disposizioni, la Convenzione prevede che: “ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l’introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia”[3].

La riforma dell’articolo 9 della Costituzione

La modifica dell’articolo 9 della nostra Costituzione si colloca in questo scenario. Infatti, nella legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ai due commi dell’articolo in questione ne è stato aggiunto un terzo che recita: “la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Tale integrazione ha irritato i fautori della tutela del paesaggio che hanno interpretato questa aggiunta come un’univoca affermazione dei temi ambientali rispetto a quelli paesaggistici.

Di fatto, però, l’emergenza climaticache sta sconvolgendo il paesaggio dell’intero pianeta, interpella il nostro modo di porci di fronte al mondo. Il rafforzamento del principio della tutela dell’ambiente coincide con il rafforzamento della responsabilità di ognuno di noi. E questa istanza non può lasciare indifferente l’azione educativa della famiglia, della scuola e della comunità di appartenenza.

La cittadinanza etica

La costruzione di una democrazia ambientale presuppone una cittadinanza societaria in grado di esprimere l’impegno del singolo cittadino alla promozione della civitas del bene comune. Nella «Laudato si’» il pontefice afferma che l’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità ed è responsabilità di tutti. Se non facciamo questo, ci carichiamo il peso di negare l’esistenza degli altri.

La soluzione dei problemi ambientali non dipende solo dalla responsabilità delle istituzioni, ma anche da una nuova etica che coinvolge tutti gli attori sociali.

La scuola deve, pertanto, promuovere una cittadinanza etica in grado di legarsi sia alla responsabilità individuale sia all’impegno sociale. In particolare, è chiamata a farsi promotrice di una coscienza civica nuova che sappia nutrire i ragazzi di bellezza, equilibrio, misura, alimentando concretamente la sostenibilità degli stili di vita.

Nelle Indicazioni per il curricolo 2012 questa istanza viene esplicitata con una lungimirante visione. Infatti nel paragrafo Per un nuovo umanesimo (Cultura, scuola, persona) si afferma: “le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti dell’umanità”.

La dimensione estetica

Il tema della bellezza non riguarda solo gli aspetti legati al patrimonio artistico, storico e paesaggistico. Oggi assistiamo ad un crescente interesse tra “intelligenza estetica e cultura della cittadinanza”[4]. La sensibilità davanti alla bellezza rende migliori i cittadini e contribuisce a rafforzare la stessa democrazia, perché porta ognuno di noi a riflettere sui grandi fenomeni del mondo, dalla crisi climatica alle guerre che insanguinano il pianeta, inteso quest’ultimo non come strumento di sfruttamento, ma come casa comune di tutti gli uomini della terra.

In sintesi

Non è facile costruire un modello economico e sociale inclusivo, ma non dobbiamo rassegnarci. Nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, papa Francesco dice “no a un’economia dell’esclusione e dell’iniquità”, perché è un’economia che uccide. Un modello di sviluppo, alternativo, fondato sul “ritmo salutare della prossimità”, richiede un lavoro lento e paziente che esige l’affermazione di una cultura dell’incontro capace di ascoltare il grido di interi popoli.

Papa Francesco ci sollecita a non essere eremiti sulla terra, “ma a vivere una profonda e convinta amicizia sociale, vera e propria bussola dell’agire verso noi stessi, gli altri e il futuro dell’umanità”[5].


[1] Vedi: https://www.mite.gov.it/pagina/accesso-alle-informazioni-partecipazione-e-giustizia-i-tre-pilastri-della-convenzione-di

[2] Vedi: https://www.mite.gov.it/pagina/la-partecipazione-del-pubblico-alle-decisioni-sullambiente

[3] Vedi: https://www.mite.gov.it/pagina/laccesso-alla-giustizia

[4] Baldriga I. (2020), Estetica della cittadinanza, Le Monnier, Firenze.

[5] Vedi anche: Rondanini L. (2022), La pedagogia della bellezza, Tecnodid, Napoli.