di Elisabetta Patruno

Il fondamento nel diritto all’istruzione e all’educazione nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella fondamentale legislazione ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua…” ed è compito della Repubblica rimuovere qualsiasi ostacolo di natura sociale, culturale, economica che possa impedire la piena realizzazione della persona umana, la sua partecipazione alla vita sociale e il suo contributo al miglioramento del vivere comune.

La persona umana, nella sua integrità, è accompagnata dal processo di educazione e istruzione che, negli articoli 33 e 34, realizza il diritto-dovere all’istruzione obbligatoria e gratuita per almeno otto anni in una scuola aperta a tutti, che a maggior ragione include i soggetti deboli: gli inabili e i minorati (art. 38) ed, estensivamente, i disabili, coloro che siano affetti da disturbi specifici di apprendimento o che rivelino bisogni educativi speciali, i minori stranieri ancorché non accompagnati e/o privi del permesso di soggiorno.

Affinché anche questi soggetti raggiungano il successo formativo, il legislatore ordinario ha via via apprestato i relativi strumenti e condizioni tramite qualificati interventi normativi, fondamentalmente e nell’ordine: leggi 517/77 e 104/92 (integrata dal recente D. Lgs. 66/17), legge 170/10 e direttive ministeriali, Testo unico per l’immigrazione.

Sempre sull’abbrivo della nostra Carta fondamentale e con valenza generalizzata, la legge 53/03, con successive modifiche e integrazioni, ha istituito il sistema nazionale di istruzione e formazione connotandolo in senso plurale, in modo flessibile e comunque assicurando la reversibilità delle scelte, allo scopo di facilitare un apprendimento di qualità ed inclusivo lungo l’intero arco della vita.

Sistema nazionale di istruzione e formazione e obbligo scolastico e formativo.

Nell’attuale panorama normativo, il sistema di istruzione e formazione ha subito consistenti modifiche in conseguenza della legge costituzionale 3/01, che – coerentemente con il Trattato di Maastricht del 1997 – ha ridistribuito le inerenti competenze tra Stato, regioni e autonomie locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel quadro di leale collaborazione dei soggetti coinvolti.

A partire dall’istruzione di base, la legge 53/03, modificata ed integrata da successivi interventi normativi, disegna strategie plurali e flessibili, assicurando la personalizzazione del curricolo e comunque rendendo reversibili le scelte, in funzione dell’apprendimento permanente che guarda all’acquisizione di competenze di cittadinanza globale utili a sviluppare equità e coesione sociale.

Riconfigurando e potenziando il preesistente obbligo scolastico – che l’articolo 34 della Costituzione prescrive nella misura minima di otto anni –  il nuovo diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è assicurato per almeno dieci anni,  comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.

Può essere corrisposto, a scelta, nelle scuole statali o paritarie, nei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), in apprendistato mediante la stipula di un contratto di formazione-lavoro se si siano compiuti i quindici anni, in via residuale nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).